Detrazioni fiscali e assemblea condominiale

 

La cosiddetta “Riforma del Condominio” (avvenuta con l’introduzione della L. 220 del 2012) nel riscrivere l’art. 1130 del codice civile, specifica come l’amministratore debba eseguire gli adempimenti fiscali.

È pur vero come già dalla fine degli anni novanta – con l’assimilazione del condominio alla figura del sostituto d’imposta – l’amministratore era tenuto ad eseguire una serie di attività connesse agli aspetti fiscali e tributari delle somme ricevute e versate in ragione del suo incarico.

Con l’avvento delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazioni edilizia delle parti comuni dell’edificio, poi, si è affidato all’amministratore in compito di eseguire i pagamento secondo determinate modalità (così detto bonifico parlante), nonché di rilasciare la certificazione degli importi versati dai condòmini e corrisposti alle imprese esecutrici dei lavori.

Va osservato come l’assemblea – eccezion fatta per il caso di deliberazione assunta con il voto favorevole di tutti i condòmini, in tal caso di tratterebbe d’un vero e proprio contratto – non può esonerare l’amministratore dagli adempimenti connessi alla fruizione delle detrazioni fiscali.

Sul punto si è espressa la Suprema Corte già nel 2010 estendendo il diritto d’impugnare una deliberazione nulla anche ai condòmini che avevano concorso alla sua approvazione, purché ne subissero danni.

Il nocumento in questo caso è evidente, ossia la perdita del beneficio fiscale.

 

 

 

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