Bolletta dell’acqua e corretta lettura del contatore

La voce di spesa relativa al consumo di acqua può rappresentare costi anche elevati in capo al singolo condomino.

La rilevazione dei consumi idrici, che avviene mediante l’installazione di contatore, è sorretta in termini giuridici da una “mera presunzione semplice di veridicità”.

Ne discende come, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante; mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell’impianto.

In tema di contratti di somministrazione, la possibilità di verificare il corretto funzionamento del contatore è conditio sine qua non per l’addebito delle fatture.

Sul punto si è recentemente espressa la Cassazione con sua sentenza dello scorso Novembre n. 23699 nella quale, pronunciandosi, ha dato ragione al condomino: cassando la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento.

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