Dopo una serie infinita di contenziosi e per colpa di una legislazione lacunosa si è approdati – con la Legge 220/2012 di riforma del condominio – all’introduzione nell’articolo 1138 cod. civ. della previsione secondo la quale “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Devono quindi ritenersi affette da nullità sopravvenuta le disposizioni dei regolamenti di condominio, ante riforma, che vietavano di possedere animali domestici (nel merito si è espresso il Tribunale di Cagliari con ordinanza del 22/07/2016).
Per i regolamenti successivi alla Legge sopra richiamata eventuali divieti per il nostro amico Fido saranno del tutto inefficaci.
A livello europeo, la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ha sancito l’importanza degli animali da compagnia ed il loro valore per la società proprio per il contributo da essi fornito alla qualità della nostra vita.