In quanto parte comune dell’edificio – a norma dell’art. 1117 cod. civ. – è consentito ai singoli condomini l’utilizzo dell’ascensore sempre, però, nei limiti posti dall’art. 1102 cod. civ. che impone non ne venga alterata la destinazione, né ne sia impedito agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto.
Ulteriore limite all’utilizzo dell’ascensore può essere di natura contrattuale, derivante da regole eventualmente stabilite dal regolamento di condominio che possono anche vietare usi particolari come, appunto, salire o scendere materiale edilizio, calcinacci o, più in generale, l’impiego come montacarichi.
Sul punto si è espresse una risalente, ma sempre attuale, sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 1982 n. 2117 che prevede come “L´ascensore può essere usato come montacarichi, a meno che un divieto in tal senso non sia contenuto nel regolamento condominiale, o non sia accertato che questo tipo di utilizzo, per la natura dei materiali trasportati e per la frequenza che ne viene fatta, è tale da compromettere la conservazione dell’impianto o da ostacolarne l’uso da parte degli altri condomini “.
In ultima analisi, al fine scongiurare liti condominiali, è opportuno in caso di lavori: avvertire l’amministratore, accertarsi che l’impresa edilizia abbia una polizza assicurativa, concordare orari di utilizzo dell’ascensore da parte della ditta e assicurarsi che questa provveda alla pulizia delle parti comuni del condominio.