Nelle caldi notti estive vengono a incontrarsi (e scontrarsi) situazioni diametralmente opposte: da un lato il piacere degli avventori dei locali aperti nelle ore notturne; dall’altro il diritto al riposo dei condomini che abitano sopra i detti locali.
Gli schiamazzi di chi si gode la movida, la musica ad alto volume dei locali e le grida degli avventori mal si coniugano con chi, in quelle ore, vorrebbe dormire.
I limiti massimi da non superare sono fissati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 con sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 5.000,00 in caso di inosservanza.
Inoltre quando si supera la normale tollerabilità, a norma dell’art. 659 cod. pen., la responsabilità dei rumori molesti è in capo al gestore del locale.
Lo stesso – in sede di contenzioso – sarà l’unico chiamato a rispondere per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., a differenza del proprietario del locale il quale “quand’anche consapevole delle immissioni rumorose, non avrebbe fornito alcun apporto alla causazione del fatto dannoso” (così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 16407/17).