Vedere bimbi che giocano a “campana” o a “nascondino” nel cortile sottostante l’abitazione è sempre più raro; sempre maggiori sono, invece, le liti condominiali per urla che disturbano il riposo o per piccoli danni causati da “pallonate” alle auto parcheggiate.
In primis è interessante sottolineare come“la tutela del fanciullo, il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica” sono diritti tutelati dalla Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989.
Nel diritto interno, l’art. 1102 cod. civ. prescrive come “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune (es. cortile condominiale), purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Nei casi più gravi, il regolamento di condominio o l’assemblea condominiale (con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio) può vietare il gioco dei bambini in cortile. Detta ipotesi è da ritenersi però marginale: può essere infatti prevista solamente quando comprovate ragioni di sicurezza per il decoro, la stabilità e la sicurezza dell’edificio e dei suoi abitanti la rendano necessaria.
Un buon amministratore condominiale è colui il quale riesce a far coesistere esigenze apparentemente inconciliabili come, nel nostro caso, stabilendo ad esempio degli orari per il gioco e, ove possibile, destinando le aree di parcheggio il più lontano possibile rispetto ai luoghi in cui i fanciulli si dedicano alle loro attività ricreative.