Può capitare in assemblea condominiale che certi argomenti sembrano non si esauriscano mai e che la stessa possa durare molto più di quanto ci si aspettasse.
Il legislatore ha fissato dei termini per la convocazione dell’assemblea di condominio (almeno cinque giorni tra ricezione dell’avviso e prima convocazione, a norma dell’art. 66 disp. att. cod. civ.), ma nulla dice in merito alla sua durata; inoltre ha previsto che “l’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi”.
Differente il caso del contingentamento dei tempi da parte del presidente dell’assemblea condominiale in ragione della particolare situazione del singolo caso.
La Cassazione con sentenza 24132/09 ha specificato come: “il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale, che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti posti in discussione” .
Il regolamento, quindi, può conferire al presidente poteri di direzione e di controllo che ha un margine discrezionale di azione per far sì che, pur nel libero confronto di idee, la discussione si mantenga in tempi ragionevoli ai fini dell’adozione di una decisione sull’argomento all’ordine del giorno.