Le “varie ed eventuali” nell’assemblea

Spesso nella convocazione della riunione di condominio, l’elenco degli argomenti da trattare termina con la voce “varie ed eventuali”.

C’è da chiedersi se: può l’assemblea deliberare legittimamente su questioni che, nel corso della discussione di questa voce, dovessero emergere?

Rispondiamo subito per sgomberare ogni dubbi: la risposta al quesito è da ritenersi negativa.

Tanto in dottrina che in giurisprudenza nelle “varie ed eventuali” possono farsi rientrare solo questioni di secondaria importanza e di scarso rilievo pratico e tali da non richiedere una specifica menzione ed una delibera vera e propria.

Ciò, in quanto occorre dar modo agli interessati di decidere in anticipo se intervenire o meno alla riunione.

La Suprema Corte ha osservato che l’avviso di convocazione deve “specificatamente” elencare (pena l’annullabilità della delibera eventualmente assunta) gli argomenti da trattare, “in modo da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione, diretta o indiretta, alla deliberazione” (cfr., ex multis, Cass. sent. 1511 del 1997).

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