Seppur sia ascrivibile alla responsabilità del condominio, a norma dell’art. 2051 cod. civ., il risarcimento dei danni per una sfortunata caduta di un soggetto all’interno del cortile dell’immobile – in quanto custode delle parti comuni, per gli eventuali danni arrecati a terzi – questi non sempre è chiamato a risponderne in toto.
Può accadere, infatti, che l’evento rovinoso poteva essere evitato magari con l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato (in particolare quando questi conosce bene lo stato dei luoghi).
Nel determinare i limiti di diligenza e di prudenza, non si può pretendere più di quanto nella pratica ordinaria della vita, così come recita il brocardo latino “id quod plerumque accidit”.
Alla luce di quanto sopra riportato sarà il comportamento stesso del danneggiato a mitigare la responsabilità oggettiva del custode (cosi si è espressa la Cassazione con sua 25584/2014).
Detta pronuncia della Suprema Corte affermava che “potrà escludersi che il danno sia cagionato dalla cosa, ridotta a mera occasione dell’evento, e ritenersi il caso fortuito, quando anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di pericolo comunque venutasi a creare si sarebbe potuta evitare attraverso un comportamento ordinariamente cauto”.
Occorrerà quindi valutare la sussistenza di detta responsabilità caso per caso, ma è sempre opportuno prestare la massima attenzione allo stato dei luoghi comuni del condominio al fine di scongiurare spiacevoli accadimenti.