In mancanza di spazi condominiali adibiti all’asciugatura del bucato, i singoli condomini spesso utilizzano piccoli stenditoi o supporti esterni al balcone.
Per evitare litigi tra condomini è bene adottare semplici precauzioni.
In primis lo stendimento del bucato sui balconi o terrazze o lastrici non merita di essere considerato ai fini della lesione del decoro architettonico perché non comporta opere edili incidenti sulla facciata del fabbricato, in quanto la posa temporanea di oggetti rimovibili non può deturpare l’estetica del palazzo.
Nel caso in cui il regolamento comunale o condominiale vietino espressamente di appendere o esporre, per qualsiasi motivo, alla pubblica vista panni, abiti o bucato fuori delle finestre, su terrazzi o balconi, il singolo condomino – per evitare sanzioni amministrative o condominiali – dovrà attenersi a tali prescrizioni.
E’ dovere dell’amministratore far cessare determinati abusi.
Nel caso in cui il regolamento di condominio permetta di stendere i panni, i condomini sono tenuti a non impedire che filtri la luce e che passi regolarmente l’aria all’inquilino sottostante: evitando di stendere la biancheria più grande per tutta la propria lunghezza.
Pertanto occorre dedurre come la funzione primaria dei balconi è dare aria e luce all’appartamento, mentre il diritto di stendere i panni dovrà essere esercitato dal condomino in modo tale da non pregiudicare l’altrui interesse primario.
E’ compito del “bravo amministratore” riuscire a mitigare eventuali contrapposte esigenze e trovare soluzioni “salomoniche” che non scontentino nessuno, garantendo la serenità del vivere nella propria abitazione.