Il pianto di un bambino in tenera età può turbare il riposo dei vicini nel condominio.
È palese come la responsabilità si sposti sui genitori del neonato, che potrebbero essere chiamati ad intervenire per ridurre le turbative dovute al pianto del pargolo, fino addirittura alla previsione di opere di insonorizzazioni delle pareti divisorie fra le proprietà; ciò potrebbe avvenire in quegli appartamenti i cui muri divisori siano sottili e non riescono a evitare la propagazione delle onde sonore.
Il reato imputato e riconosciuto addebitabile è quello previsto dall’art. 659 del cod. pen., ossia “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”: tale reato, essendo di tipo contravvenzionale, sussiste indipendentemente dalla volontà di compierlo, come nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione e deciso con la sentenza n. 12939 del 2014.
Occorrerà quindi valutare caso per caso, anche all’esito di una perizia del consulente tecnico.
In ogni caso, il vicino che si lamenta dovrà contemperare le proprie esigenze di quiete con una certa tolleranza; va ricordato, infatti, che esiste un principio di solidarietà sociale, che va ben oltre la rigida regola del diritto e che opera tanto più quando si ha a che fare con diritti di bambini o di individui più deboli.