In primis va ricordato come la legislazione codicistica in tema di condominio obbliga l’amministratore ad agire nei confronti dei condòmini morosi entro ben precisi termini, salvo dispensa dell’assemblea (ex art. 1129 cod. civ.).
Non esiste nessuno specifico strumento per ottenere – ex lege – la dilazione di pagamento degli oneri condominiali; nessun istituto analogo alla “morosità incolpevole”- tipica delle locazioni – è previsto per le spese condominiali scadute.
Al fine di scongiurare azioni giudiziali – lunghe e costose – è opportuno concordare preventivamente un piano di rientro tutte le volte che ciò si ritenga fattibile.
Detto accordo va deliberato in assemblea a maggioranza e riguarda solo la tempistica della dilazione; per accordare, invece, uno “sconto” sulle somme dovute dal condomino moroso sarà necessaria l’unanimità dei presenti all’assemblea.