Contratto di appalto, ritardo nei lavori e penali

La clausola penale è il patto con cui si conviene che in caso di inadempimento di un’obbligazione la parte debitrice versi una somma di denaro; detto istituto viene collocato nel codice civile sotto il capo degli effetti del contratto, la cui funzione sta nel: rafforzare le possibilità di adempimento, sanzionare il debitore inadempiente e risarcire il danno al creditore.

Nel privato, in caso di ritardo nei lavori, non esiste una specifica normativa di riferimento.

Differente, invece, per il pubblico dove la L 554/1999 regola i lavori pubblici.
Per analogia in materia di “penali” è comunque applicabile, ove compatibile,  l’art. 56 della suddetta normativa:

Art. 56 (Penali)

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all’entità ed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

Per la Cassazione la clausola penale assolve a funzioni di rafforzamento del vincolo contrattuale e di liquidazione della prestazione risarcitoria in via anticipata (sul punto Cassazione 1183/2007 e 23706/2009).

E’ sempre opportuno – al fine di scongiurare lunghi ed onerosi contenziosi – prestare la massima attenzione  alla nomina del Direttore dei Lavori al momento del conferimento dell’appalto, in quanto sarà con questa figura  far valere in maniera tempestiva eventuali rimostranze.

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