La facciata dell’immobile, tra adempimenti e procedure

La facciata  rientra tra gli elementi strutturali e fa riferimento alla parte più esterna dell’edificio; il legislatore all’art. 1117 del codice civile la elenca esplicitamente tra i beni comuni.

La Suprema Corte di Cassazione, al fine di tutelare il decoro architettonico dell’edificio, ha ribadito (con sua sentenza del 2010, n. 14626) la facoltà in capo all’amministratore condominiale di instaurare un giudizio per la rimozione di ogni alterazione che pregiudichi il decoro architettonico dell’edificio come, ad esempio, l’installazione di finestre aperte abusivamente (in contrasto con il regolamento condominiale).

In caso di rifacimento della facciata, il progettista – che ha ricevuto il mandato dall’amministratore – procede ad istruire la pratica per la richiesta del nulla osta.

E’ opportuno analizzare preliminarmente cosa dispone il Regolamento edilizio comunale e le disposizione contenute nel D.Lgs. 42/2004 per gli immobili sottoposti a vincoli paesaggistici; per questi ultimi,  i proprietari dovranno richiedere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, indicare i colori che si intendono usare ed ottenere il placet dell’ufficio competente alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio.

 

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