Litigiosità tra condòmini

I motivi di discussioni tra condòmini sono tra i più disparati: si va dalla collocazione in aree comuni di oggetti, a rumori causati dai bambini in cortile, per arrivare alle immissioni di rumori o odori negli appartamenti vicini… questi sono solo alcuni motivi ricorrenti nelle aule di Tribunale dove spesso si approda (in Italia sono circa un milione i procedimenti pendenti per motivi condominiali, su un totale di quasi cinque milioni di cause).

Spesso viene investito delle questioni lo stesso Amministratore il quale, solo di rado e per motivi “seri” (es. salute e sicurezza), può proporre una azione legale nei confronti del singolo condomino.

Strumento stragiudiziale a disposizione dell’amministratore di Condominio è senz’altro la sanzione economica prevista dall’art. 70 disp att. cod. civ. che prevede € 200,00 come prima violazione, fino ad un massimo di € 800,00 in caso di recidiva per violazioni al Regolamento di Condominio.

La medesima norma specifica che “L’irrogazione della sanzione e’ deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice.” (quindi a maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno 500/1000) e che “La somma e’ devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie”.

Va ricordato come le controversie inerenti questioni di Condominio sono soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione; questo significa che prima di portare in Tribunale (o dal Giudice di pace) il singolo condòmino al quale viene imputata la violazione, l’amministratore (autorizzato dall’Assemblea) è obbligato ad avviare la Mediazione Assistita.

Non esistono condomìni senza problemi e senza, almeno, piccole liti; un Amministratore attento e “salomonico” è però in grado di dirimere le discussioni sul nascere e far conciliare opposte esigenze.

 

 

 

 

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