In materia di sicurezza l’amministratore di condominio ha enormi responsabilità, per le quali può essere chiamato a rispondere tanto in sede civile che in quella penale.
Sul punto la Cassazione si è recentemente pronunciata con sua n. 25540 del 2017 stabilendo come “vi sia responsabilità quando non sono effettuati i controlli previsti dalla legge e viene omesso di verificare la corrispondenza ai criteri tecnici di sicurezza”.
L’amministratore deve osservare che siano rispettate le norme tecniche obbligatorie poste a tutela della sicurezza delle persone, e in caso di violazione sono responsabili per omessa rimozione del pericolo che pregiudica la pubblica incolumità di chiunque accede alle parti comuni dell’edificio.
Lo stesso è responsabile per i danni derivanti dalla cattiva manutenzione del condominio e dal mancato rispetto delle norme e delle regole tecniche obbligatoriamente previste.
Il fondamento di tali obblighi si può evincere in base a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza del lavoro, nonché per gli adempimenti di sicurezza degli impianti a gas dalla legge 1083 del 1971.
La responsabilità è – ovviamente – esclusa quando l’amministratore di condominio, dopo essersi attivato e dopo aver sollecitato l’assemblea in merito alla necessità di effettuare lavori condominiali per un pericolo imminente, l’assemblea riunita non intende procedere.
Il dialogo con i condomini e la presenza dell’amministratore in condominio sono i modi migliori per scongiurare spiacevoli accadimenti.