Va osservato come l’art. 7 del cpc specifica che «il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice».
Inoltre, con specifico riguardo alle delibere assembleare, occorre rilevare come «ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all’impugnativa della deliberazione dell’assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l’attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l’annullamento dell’intera delibera, occorre far riferimento soltanto all’entità della spesa specificamente contestata (Sez. 2, 16 marzo 2010, n. 6363; Sez. 6-2, 5 luglio 2013, n. 16898)» (Cass. 20 luglio 2014 n. 16804).
Da ultimo, l’art. 7, secondo comma cpc pone in capo al Giudice di Pace la competenza esclusiva (al di là del valore della controversia) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case.
Quanto sopra appena esposto cambierà dal 31 ottobre 2021, ossia dall’entrata in vigore del D.lgs n. 116/2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace…) che prevede la competenza organica del GdP per le cause in materia di condominio negli edifici.