E’ entrato in vigore il decreto delle Infrastrutture del 2/03/18 con l’elenco dei primi 58 lavori liberalizzati (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018).
Il decreto ha infatti recepito il «glossario unico» delle opere che non richiedono un titolo abilitativo come Cil, Cila, Scia o permesso di costruire.
L’intervento del Mit ha lo scopo di cominciare a mettere ordine tra i vari regolamenti regionali e comunali che possono prevedere, anche per le tipologie di lavori più semplici e senza alcun impatto ambientale o urbanistico dei permessi particolari (o comunque delle comunicazioni).
Per esempio poteva capitare che per la ristrutturazione di un bagno (impianti, sanitari e piastrelle, senza spostamenti di pareti o porte) nei Comuni venisse richiesto il Cil, con una sanzione di circa mille euro in caso di mancata presentazione.
Ora l’elenco dei lavori concessi senza “permessi” si amplia notevolmente (ad. es. installazione, riparazione, sostituzione o rinnovamento di cancellate e opere anti intrusione; creazione di barbecue, gazebo, pergolati (non stabilmente infissi), ripostigli per gli attrezzi, tenda e pergotenda, elemento divisorio verticale non in muratura, etc..) e mette a tacere le pretese di alcuni legislatori locali e di regolamenti comunali assurdamente restrittivi.
Nel caso si abiti in condominio è sempre consigliabile avvertire preventivamente l’amminstratore: per avere conferme e suggerimenti.