Il reato di “disturbo della quiete pubblica” in Condominio

Giurisprudenza consolidata configura il reato contravvenzionale di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ogni qual volta i rumori, eccedenti la normale tollerabilità, siano in grado di ledere un numero indeterminato di persone.

Infatti l’art. 659 cod. pen. prevede che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

È stato ritenuto che “in relazione a rumori e schiamazzi all’interno di edificio che non ricorre il reato di cui all’art. 659 cod. pen. allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli vicini occupanti un appartamento limitrofo, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio cui è inserita detta abitazione ovvero trovantisi nelle zone circostanti, non producendosi, in tali ipotesi, il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicché il fatto, se del caso, può costituire illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile (Cass. n. 1406/1997; Cass. n. 45616/2013; Cass. n. 23529/2014).

Si deve concludere come il rispetto degli altri e il quieto vivere debbano essere posti a principio di ogni Condominio; regole, queste, di Civiltà prima che di rilevanza giuridica.

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