Le tabelle millesimali – come previsto dall’art. 69 disp. att. cod. civ. – possono essere revisionate a maggioranza solo in due casi : la prima, se sono errate; la seconda, se in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
In questa ultima ipotesi, specifica lo stesso articolo, il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
La revisione a maggioranza delle tabelle millesimali per tali ragioni è deliberabile anche se la tabella millesimale ha natura contrattuale.
Pertanto la modifica alle tabelle deliberabile dall’assemblea è quella che serve a rendere corrette le tabelle millesimali che non rispecchino i reali valori proporzionali delle unità immobiliari.
In tutti gli altri casi la revisione delle tabelle millesimali contrattuali, per ragioni differenti da quelle indicate dalla norma appena citata, devono essere approvate con il consenso di tutti i condòmini, poiché vanno considerate alla stregua di diverse convenzioni, cioè di patti per modificare le regole di ripartizione e non per renderle conformi alla legge.