Scooter e parcheggio nell’androne del condominio

La vita frenetica e il traffico cittadino hanno portato in molti a preferire le due ruote all’auto o ai mezzi pubblici.

Ma dove sostare il motorino una volta tornati in casa, nell’androne..?

E’ bene focalizzare la funzione primaria dell’androne che è quella di fare accedere i condomini alle singole abitazioni; pertanto il passaggio e la sosta di scooter nell’androne condominiale è modo d’uso secondario ed eventuale fatto dai singolo per motivi differenti.

L’uso delle cose comuni per fini individuali è garantito dell’art. 1102 cod. civ. e la Cassazione circa proprio l’argomento in esame si è espressa con sua sentenza del 2008 n. 11204 in questi termini “la destinazione dell’androne a sosta veicolare temporanea e occasionale, nei limiti idonei a salvaguardare la funzione di passaggio anche veicolare per l’accesso alle proprietà individuali può essere considerata accessoria all’utilizzazione dello stesso per il transito”.

Si può quindi affermare che SI,  si può parcheggiare il motociclo nell’androne ove ciò non impedisca ad altri un regolare e facile accesso; o se questo non sia vietato dal Regolamento Contrattuale o laddove l’Assemblea lo abbia espressamente proibito nel caso non vi siano i presupposti per un regolare e agevole luogo di sosta.

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