In tema di solidarietà, esistente tra venditore ed acquirente, per le quote condominiali relative all’anno precedente ed a quello in corso nel quale è avvenuta la compravendita è opportuno svolgere una riflessione.
Oggetto di esame è , infatti, la possibilità di estendere la solidarietà del nuovo condomino per debiti pregressi anche oltre il “famoso” biennio cui fa riferimento l’art. 63, disp. att. cod.civ.
Trattasi di rapporti interni tra venditore e acquirente che scaturiscono dalla compravendita immobiliare e che impongono particolare attenzione nel regolare questa situazione.
L’art. 63 delle disp. att. del cod. civ., che recita: “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.
L’ex proprietario resta quindi solidamente obbligato con l’avente causa e non verso l’avente causa.
In ultima analisi, tale obbligo sussiste fino alla comunicazione all’amministratore della copia autentica dell’atto che determina il trasferimento del diritto.
D’altra parte, ai sensi dell’art. 1130 n. 6 c.c., i condòmini sono tenuti a collaborare con il legale rappresentante per la regolare tenuta dell’anagrafe condominiale.